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Pratiche autoCod.Pra 1259 - Cod.MCTC 2801
Lo staff della nostra agenzia di pratiche auto sarà lieto di accogliervi con la massima cordialità e professionalità per il rilascio dei seguenti documenti:
• Visure P.R.A.
• Passaggi di proprietà • Immatricolazione e iscrizione al P.R.A. • Radiazioni • Conto proprio • Conto terzi • Rinnovo iscrizione ![]() Se avete deciso di acquistare un veicolo usato dovete registrare il passaggio di proprietà e aggiornare la carta di circolazione. Il termine per la presentazione, per non incorrere in sanzioni, è di 60 giorni dalla data dell'autentica della firma dell'atto di vendita. Come fare: • per i veicoli per i quali si dispone del Certificato di Proprietà • in tutti gli altri casi Passaggio di proprietà in base all'art. 2688 del codice civile Si può verificare il caso che l'effettivo proprietario del mezzo non sia la persona o la società cui è intestato il veicolo al P.R.A. In questo caso l'effettivo proprietario, esclusivamente se in possesso del certificato di proprietà/foglio complementare originale, può comunque vendere il proprio veicolo ed ottenere la trascrizione al P.R.A. Per richiedere la trascrizione ex art. 2688 c.c. la dichiarazione unilaterale di vendita in bollo deve essere redatta non sul C.d.P. ma su un foglio a parte e dovrà contenere la dichiarazione che la vendita viene effettuata da proprietario non intestatario e che la trascrizione avverrà ai sensi dell'art. 2688 C.C. La trascrizione di questi atti è soggetta al raddoppio della I.P.T. (Imposta Provinciale di Trascrizione) e, può essere espletata presso il locale Ufficio Provinciale ACI. NB: Sono autorizzati ad autenticare le firme degli atti, oltre ai notai, gli Uffici Comunali e i Titolari degli Sportelli Telematici dell'Automobilista (STA) di cui all'art. 2 D.P.R. n. 358/2000, e cioè i Titolari delle Delegazioni dell'ACI e delle Imprese di Consulenza Automobilistica che hanno attivato lo STA, oltre che gli Uffici Provinciali della Motorizzazione (DTT) e gli Uffici Provinciali dell'ACI che gestiscono il P.R.A. (art. 7 del decreto legge n.223 del 4 luglio 2006). Avete deciso di acquistare un veicolo nuovo? Vediamo, passo dopo passo, cosa bisogna fare per essere in regola ________________________________________ Acquisto veicolo nuovo Le pratiche amministrative per l'acquisto di un veicolo nuovo di fabbrica, normalmente, sono a cura del concessionario dal quale si acquista il veicolo. Il concessionario, di solito, incarica uno studio di consulenza automobilistica ("agenzia di pratiche auto") di effettuare le operazioni necessarie per la cosiddetta "messa su strada", il cui costo viene calcolato nel prezzo complessivo di vendita del veicolo, c.d. "prezzo chiavi in mano". L'acquirente del veicolo deve fornire al concessionario il proprio Certificato di residenza ed il Codice Fiscale, per consentire l'espletamento delle pratiche amministrative di legge: la pratica di immatricolazione presso la Motorizzazione Civile e la redazione dell'istanza del venditore o dell'atto di vendita, da registrare al P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico, gestito dall'ACI). Il certificato di residenza può essere sostituito da una dichiarazione sottoscritta dall'interessato. La sottoscrizione, di norma, deve avvenire davanti al funzionario incaricato di ricevere la domanda di immatricolazione e l'interessato deve farsi riconoscere con un documento d'identità. Con una circolare del 30 giugno '97, tuttavia, la Motorizzazione civile ha precisato che l'autocertificazione può essere resa anche non in presenza dell'addetto alla ricezione purché venga esibito un documento di identità, se l'interessato presenta la pratica di persona, o venga allegata una fotocopia del documento stesso, se a presentare la pratica è un delegato o un agenzia. La circolare, infine, vieta di chiedere il certificato di residenza se quest'ultima è contenuta in un valido documento di riconoscimento, anche allegato in fotocopia. inizio pagina ________________________________________ Prima immatricolazione/iscrizione mediante le procedure di Sportello Telematico dell'Automobilista (STA) A partire dal 1° giugno 2004, le pratiche di immatricolazione e d'iscrizione al P.R.A. di un veicolo nuovo devono essere effettuate obbligatoriamente mediante le procedure di Sportello Telematico dell'Automobilista. Quindi, per le richieste effettuate a partire dalla suddetta data, ci si deve rivolgere a un punto di servizio STA il quale provvede a effettuare le operazioni di cui trattasi (di prima immatricolazione/iscrizione) mediante collegamenti telematici con ACI e DTT. Lo STA riceve conferma in ordine all'assegnazione delle targhe di circolazione e procede alla stampa contestuale dei documenti di circolazione (Carta di Circolazione) e di proprietà (Certificato di Proprietà), in modo tale da garantirne l'immediata consegna. La Carta di Circolazione deve essere sempre tenuta nel veicolo quando si circola su strada pubblica. Secondo i dettami della Direttiva 1999/37/CE del 29/04/1999, riporta determinate informazioni a fronte di "codici armonizzati" alfa numerici, riconoscibili in tutti i Paesi dell'Unione. Il Certificato di Proprietà (CdP) attesta lo stato giuridico patrimoniale del veicolo e ha sostituito, ai sensi dell'art. 7 della L. 187/1990, il foglio complementare. Il Certificato di Proprietà deve essere custodito con cura dall'automobilista, perché necessario per effettuare ogni successiva formalità presso il P.R.A., ma, non essendo un documento previsto per la circolazione, è opportuno che venga conservato in casa piuttosto che nell'autovettura. ATTENZIONE Per talune casistiche di operazioni o tipologie di veicoli - alcune individuate direttamente dalla normativa sullo Sportello Telematico, altre non gestibili all'attuale stadio delle procedure informatiche predisposte da ACI e Dipartimento Trasporti Terrestri - l'utilizzo delle procedure di STA non risulta possibile (casistiche di esclusione dalle procedure STA per le operazioni di prima immatricolazione/iscrizione). Qualora non siano utilizzabili le procedure di STA, si devono utilizzare le procedure tradizionali, che prevedono la richiesta alla Motorizzazione (Ufficio Provinciale del DTT) dell'immatricolazione del veicolo e successivamente, entro 60 gg. dalla data di definitivo rilascio della Carta di Circolazione, la prima iscrizione al PRA del veicolo. inizio pagina ________________________________________ Iscrizione al P.R.A. mediante istanza dell'acquirente (Procedura ex DL 35/2005 convertito in L. 80/2005 - PDF, 9 KB) Dal 15 maggio 2005 i concessionari auto possono effettuare (mediante le procedure di Sportello Telematico dell'Automobilista e, quindi, svolgendo contestualmente le operazioni di immatricolazione e di iscrizione del veicolo) la pratica di iscrizione al P.R.A. sulla base di una istanza dell'acquirente, in luogo del tradizionale atto di vendita. L'istanza deve essere sottoscritta dall'acquirente e controfirmata dal venditore e presentata con annessa fotocopia del documento di identità/riconoscimento sia del venditore che dell'acquirente. In alternativa alla sottoscrizione del venditore l'istanza dovrà essere corredata dalla fotocopia della fattura rilasciata dal venditore. Chiaramente, per l'esecuzione della formalità d'iscrizione corredata dell'istanza dell'acquirente continuano a essere dovute l'imposta di bollo (relativa alla nota di richiesta PRA sopra menzionata e al Certificato di Proprietà da rilasciare), l'Imposta Provinciale di Trascrizione e gli emolumenti ACI. inizio pagina ________________________________________ Iscrizione al P.R.A. - finalità - modalità operative La registrazione al P.R.A. è importante perché attua quella forma di pubblicità legale delle situazioni giuridico - patrimoniali prevista dalla legge a tutela dei proprietari e dei terzi. L'iscrizione al P.R.A. si effettua presentando la richiesta su un apposito modulo, denominato "nota di iscrizione" (modello NP-2b), distribuito gratuitamente presso lo stesso P.R.A. Sul retro della nota di iscrizione va essere redatta l'istanza dell'acquirente (di cui all'art.3 c.2 del DL 35/2005 convertito in L.80/2005) o la dichiarazione unilaterale di vendita con la firma del venditore (che, di regola, è il concessionario), autenticata da un notaio. Alla nota di iscrizione e alla dichiarazione di vendita deve essere allegata la copia della carta di circolazione rilasciata dalla Dipartimento dei Trasporti Terrestri. In caso di formalità d'iscrizione eseguita con le procedure dello Sportello Telematico dell'Automobilista (STA), non è necessario allegare alla pratica la fotocopia della Carta di Circolazione. Questi documenti debbono essere presentati al P.R.A., che provvede a riscuotere anche gli importi, a titolo di Imposta Provinciale di Trascrizione, dovuti per la registrazione della proprietà dei veicoli. Il gettito dell'imposta di registrazione è destinato alle Province. Sulla base della richiesta, il P.R.A. registra la proprietà del veicolo e gli altri eventuali diritti reali e rilascia il "Certificato di proprietà" (CdP), che attesta lo stato giuridico patrimoniale del veicolo e che ha sostituito il foglio complementare. Il certificato di proprietà deve essere custodito con cura dall'automobilista, perché necessario per effettuare ogni successiva formalità presso il P.R.A.. Come abbiamo visto, utilizzando le procedure di STA, l'iscrizione avviene contestualmente all'immatricolazione e, quindi, si evitano errori o lungaggini. Peraltro, in ordine a talune casistiche espressamente escluse dall'operatività dello Sportello Telematico o per talune casistiche non ancora gestibili - per motivazioni di ordine tecnico - mediante le procedure di STA, è ancora possibile utilizzare le procedure tradizionali, che consistono nella richiesta al P.R.A. da effettuarsi entro 60 giorni dalla data di effettivo rilascio della Carta di Circolazione (per non incorrere nelle sanzioni IPT a titolo di tardività). E se non ci si iscrive entro i termini? Anche trascorsi i 60 giorni dalla data di effettivo rilascio della carta di circolazione, è possibile procedere alla presentazione della richiesta di iscrizione al P.R.A.; in questo caso, tuttavia, la legge prevede l'applicazione delle sanzioni per tardività, che possono giungere fino ad un massimo del 30% della Imposta Provinciale di Trascrizione dovuta, oltre ai relativi interessi moratori. Se l'iscrizione non è effettuata entro 90 giorni dall'immatricolazione, il Codice della Strada prevede una ulteriore sanzione: la Direzione della Motorizzazione Civile provvede - su segnalazione del P.R.A. - tramite gli organi di polizia, al ritiro delle targhe e della carta di circolazione su strada. La tassazione per la trascrizione al PRA L'Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT), è entrata in vigore dal 1° gennaio 1999 in sostituzione dell'Imposta Erariale di Trascrizione (I.E.T.) e della relativa Addizionale Provinciale (A.P.I.E.T.). L'Imposta ricalca sostanzialmente, nei suoi principi base, la preesistente Imposta Erariale di Trascrizione ma, comunque, presenta numerosi elementi innovativi, che vengono di seguito richiamati. • Importi IPT Con il Decreto del Ministero delle Finanze n° 435 del 27/11/98 (pubblicato sulla G.U. n° 294 del 17/12/98) sono stati stabiliti gli importi dell'Imposta Provinciale di Trascrizione. • Aumento delle tariffe fino ad un massimo del 30% Si evidenzia che le singole Amministrazioni Provinciali hanno la facoltà di aumentare gli importi IPT fino alla misura massima del 30%. Poiché numerose province hanno già deliberato tale aumento delle tariffe, viene pubblicata una tabella riassuntiva attraverso la quale è possibile determinare l'importo da pagare in ciascuna provincia. • Arrotondamento L'importo totale dell'I.P.T. da versare (a titolo di Imposta Provinciale di Trascrizione, eventuale sanzione IPT - con o senza ravvedimento - e interessi moratori) va arrotondato all'unità di euro per difetto se la frazione è fino a 49 centesimi o per eccesso se superiore a 49 centesimi. • Applicazione dell'imposta provinciale di trascrizione Si sottolinea che l'I.P.T. è dovuta per tutte le formalità presentate al P.R.A. a partire dal 1° gennaio 1999, a prescindere da una precedente presentazione. La legge, infatti, recita: "le formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione respinte dagli uffici provinciali del pubblico registro automobilistico anteriormente al 1° gennaio (...) sono soggette, nel caso di ripresentazione a partire da tale data, alla disciplina relativa all'imposta provinciale. L'imposta erariale di trascrizione e l'addizionale provinciale eventualmente versate sono rimborsate rispettivamente dall'amministrazione finanziaria e dalla provincia su richiesta dei soggetti interessati " (D. Lgs. 446/97, art.56 comma 10). Pertanto, per le formalità ripresentate al P.R.A . dal 1° gennaio 1999, si deve pagare per intero l'importo della I.P.T., salvo il diritto al rimborso di quanto pagato a titolo di I.E.T. e A.P.I.E.T. fino al 31/12/98. • IPT in sostituzione dell'imposta di registro Gli ATTI PUBBLICI e le SENTENZE aventi per oggetto i veicoli non sono più soggetti a registrazione e, quindi, per le formalità presentate dal 1° gennaio 1999, l'utente è tenuto a versare al P.R.A. la relativa I.P.T.. Quindi, sempre dal 01/01/99, per la trascrizione al P.R.A. di atti pubblici o sentenze deve essere assolta la Imposta Provinciale di Trascrizione, a prescindere dal fatto che si sia già provveduto alla registrazione. • Trascrizione ex art. 2688 Codice Civile Alle formalità richieste ai sensi e per gli effetti dell'art. 2688 c.c. (vendita da parte del proprietario non intestatario al PRA) si applica un'imposta pari al doppio della relativa tariffa. • Atti societari e giudiziari Si evidenzia che, relativamente alla trascrizione di tali specifici atti, la data da cui calcolare i 60 giorni per non incorrere nelle sanzioni per tardiva richiesta di trascrizione è diversa da quella di formazione del titolo. "Relativamente agli atti societari e giudiziari, il termine per la richiesta delle formalità e pagamento della relativa imposta decorre a partire dal sesto mese successivo alla pubblicazione nel registro delle imprese e comunque entro 60 giorni dalla effettiva restituzione alle parti a seguito dei rispettivi adempimenti" (D. Lgs 446/97, art.56 comma 8). • Sanzioni per ritardata trascrizione al P.R.A. La sanzione per ritardato pagamento I.P.T. è fissata nella misura del 30% dell'importo dovuto, unica per tutte le Province. • Riduzione delle sanzioni per ritardata trascrizione al P.R.A. per effetto del C.D. "Ravvedimento" E' applicabile l'istituto del "ravvedimento" di cui all'art.13 del D. Lgs. 472/97, in materia i sanzioni tributarie amministrative. In sintesi, la sanzione prevista dalla singola Amministrazione Provinciale per la ritardata trascrizione al P.R.A. è ridotta: - ad 1/12, se la presentazione della formalità avviene dal 61° al 90° giorno; - ad 1/10 se la presentazione della formalità avviene dal 91° giorno e fino ad un anno dalla data in cui è stata commessa la violazione (cioè, 60 gg + 365 gg). Il versamento della sanzione ridotta (per effetto del "ravvedimento") deve avvenire contestualmente al pagamento della somma I.P.T., dovuta in base alla tariffa vigente nella singola Provincia, nonché al pagamento degli interessi legali. Tali interessi devono essere conteggiati (in base al tasso legale: 5% fino al 31/12/1998, 2,5% dal 01/01/1999, 3,5% dal 01/01/2001, 3% dal 01/01/2002 e 2,5% dal 01/01/2004) sul solo importo dell'Imposta base (cioè, sull'importo IPT senza sanzione). Veicoli esenti da IPT Motocicli Per le formalità riguardanti i motocicli non è dovuta alcuna somma a titolo di I.P.T. ad eccezione dei motocicli d'epoca; c.d. Minivolture (vendite ai concessionari) Vengono confermate le agevolazioni (di cui alla legge 85/95) per le cessioni di veicoli usati a favore di contribuenti che ne fanno commercio: pertanto, i relativi atti non sono soggetti al pagamento dell'Imposta Provinciale di Trascrizione mentre gli emolumenti ACI sono dovuti nella misura ridotta (Euro 7,44); Portatori di handicap Sono esenti dall'IPT gli atti di natura traslativa o dichiarativa aventi ad oggetto veicoli destinati alla mobilità di soggetti portatori di handicap o invalidi. Associazioni di volontariato Le associazioni di volontariato che acquistano, ereditano o ricevono in donazione veicoli godono dell’esenzione dall’IPT (art. 8, L. 266/91). Ulteriori informazioni possono essere richieste agli Uffici Provinciali ACI inizio pagina Veicoli con IPT ridotta Veicoli storici La legge prevede, a partire dal 10 dicembre 2000, la riduzione dell'Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT) per i veicoli storici. Occorre distinguere due tipi di veicoli storici: quelli ultratrentennali e quelli ultraventennali. • Veicoli ultratrentennali Sono considerati veicoli storici ultratrentennali gli autoveicoli e i motoveicoli con le seguenti caratteristiche: - costruiti da oltre trent'anni (salvo prova contraria, l'anno di costruzione coincide con l'anno di prima immatricolazione in Italia o in un altro Stato) - non adibiti ad uso professionale o utilizzati nell'esercizio di attività di impresa, arti o professioni L'imposta provinciale di trascrizione (IPT) è ridotta a 51,65 euro per gli autoveicoli storici e a 25,82 euro per i motoveicoli storici. Si precisa che la provincia di Bologna ha arrotondato gli importi a 51,00 euro per gli autoveicoli e a 25,00 euro per i motoveicoli. Per godere di tale riduzione, è sufficiente che, l'interessato richieda espressamente sulla nota di formalità "l'esenzione IPT di cui all'art.63, comma 4, della L. 342/2000". • Veicoli ultraventennali Sono considerati veicoli storici ultraventennali gli autoveicoli e i motoveicoli di particolare interesse storico o collezionistico con le seguenti caratteristiche: - costruiti da oltre vent'anni e da non più di trenta (salvo prova contraria, l'anno di costruzione coincide con l'anno di prima immatricolazione in Italia o in un altro Stato) - non adibiti ad uso professionale o utilizzati nell'esercizio di attività di impresa, arti o professioni Anche per i veicoli ultraventennali di particolare interesse storico e collezionistico - da individuare annualmente con proprie determinazioni dall'ASI (Automotoclub Storico Italiano) e dall'FMI (Federazione Motociclistica Italiana), è prevista la riduzione dell'imposta provinciale di trascrizione (I.P.T.) nella misura di 51,65 euro per gli autoveicoli storici e di 25,82 euro per i motoveicoli storici. Tuttavia, per godere della riduzione, l'interessato, oltre a richiedere espressamente sulla nota di formalità "l'esenzione IPT di cui all'art.63, comma 4, della L. 342/2000", deve anche presentare per gli autoveicoli l'attestazione A.S.I.. Per i motocicli è invece sufficiente che essi siano ricompresi nell'apposito elenco di motoveicoli storici della FMI. Attenzione La riduzione dell'Imposta Provinciale di Trascrizione dal 1° gennaio 2003 si applica anche agli atti che riguardano le autovetture e i motoveicoli ultraventennali, destinati al trasporto di persone ad uso privato, che sono intestati ai residenti nella Provincia Autonoma di Bolzano. Portatori di handicap Per i disabili che non rientrano nel regime di esenzione totale dall'IPT, possono essere previste dalle singole Province riduzioni dell'imposta dovuta. Veicoli acquisiti per successione ereditaria La trascrizione dell'accettazione di eredità di un veicolo è soggetta al pagamento dell'IPT. Alcune province hanno deliberato una riduzione dell'imposta dovuta. Le Province di Lucca e Arezzo hanno previsto la riduzione al 10% dell'IPT nel caso di trasferimento di proprietà per successione ereditaria. La Provincia di Firenze ha previsto la riduzione al 20% dell'IPT nel caso di trasferimenti di proprietà per successione ereditaria basati su atti formati a far data dal 01 giugno 2008. Le Province di Aosta, Chieti, Foggia, Macerata, Parma, Pistoia e Verona hanno deliberato la riduzione dell'IPT al sulle formalità trascritte a seguito di successione ereditaria nella misura del 90% per la trascrizione a favore di tutti gli eredi e del 10% per la trascrizione a favore dell'erede che vuole intestarsi il veicolo. Si precisa che per godere delle agevolazioni i due trasferimenti devono essere presentati contemporaneamente e non è prevista riduzione nel caso di accettazione di eredità senza successivo trasferimento a favore di uno degli eredi o in caso di successivo trasferimento ad un soggetto terzo. La Provincia di Massa Carrara ha deliberato la riduzione dell'IPT nella misura del 10% per la trascrizione a favore di tutti gli eredi e del 90% per la trascrizione a favore dell'erede o del terzo che vogliono intestarsi il veicolo.Per godere dell'agevolazione i due trasferimenti devono essere presentati contestualmente e non è prevista la riduzione nel caso di accettazione di eredità senza successivo trasferimento o in caso di successiva trascrizione a favore di un soggetto esente. La Provincia di Frosinone ha previsto la riduzione dell'Ipt al 10% per la trascrizione a favore di tutti gli eredi e al 90% per la trascrizione a favore dell'erede che vuole intestarsi il veicolo o in misura proporzionale nel caso di trascrizione a favore di un soggetto terzo.Per godere di tali agevolazioni i due trasferimenti devono essere presentati contestualmente. Nel caso di mera accettazione di eredità senza successivo trasferimento si applicherà l'IPt nella misura del 50%. Tutte le agevolazioni in parola di applicano a tutte le formalità cd mortis causa presentate dal 01.01.09 Le Province di Biella, Cremona, Milano , Olbia-Tempio, Pavia, Perugia, Torino, Reggio Calabria e Varese hanno previsto la corresponsione dell'IPT in misura fissa, comprensiva della percentuale di maggiorazione deliberata dalla Provincia (v. tabella), per le formalità di trasferimento per successione ereditaria basate su atto formato dal giorno 1/1/2008. Le Province di Ascoli Piceno, Lecco, Lodi, Mantova , Pordenone, Sassari e Udine hanno previsto la corresponsione dell'IPT in misura fissa , comprensiva della percentuale di maggiorazione deliberata dalla Provincia, per le formalità di trasferimento per successione ereditaria basate su atto formato dal 01.01.2009. La Provincia di Pesaro-Urbino ha previsto che per le formalità consecutive tra privati (basate su atto formato dal 01.01.2009) di acquisto mortis causa e successiva rivendita a uno o più eredi sia dovuta l'IPT in misura fissa. La Provincia di Vibo Valentia ha previsto: 1) la corresponsione dell'IPT in misura fissa, maggiorata del 20% nel caso di autovetture fino a 53 kw e al 30% per tutti gli altri veicoli, per le formalità di trasferimento di proprietà per successione ereditaria; 2) nel caso di contestuale presentazione di due formalità, di cui la prima a favore di tutti gli eredi e la seconda da tutti gli eredi ad uno solo di essi, è prevista l'esenzione IPT per la prima formalità e la corresponsione dell'IPT in misura fissa maggiorata secondo quanto riportato nel punto 1. La Provincia di Piacenza ha previsto il pagamento dell'IPT in misura fissa, comprensiva della percentuale di maggiorazione deliberata dall Provincia, nei casi di trasferimenti di azienda da genitori a figli mortis causa se almeno uno degli eredi prosegue l'esercizio dell'attività di impresa. Trasferimenti di proprietà mediante formalità cd. "consecutive" La Provincia Autonoma di Bolzano ha stabilito che in caso di richieste di trascrizione al P.R.A. di più passaggi di proprietà cd. “consecutivi” (cioè sul medesimo veicolo e nella stessa giornata) l’I.P.T. è dovuta soltanto sull’ultima formalità. Tale esenzione dal pagamento non trova però applicazione per le richieste presentate dopo il sessantesimo giorno dalla sottoscrizione del passaggio di proprietà. Pertanto, qualora la prima o anche più formalità del lotto delle consecutive siano “tardive”, risultano dovute – per ognuna formalità “scaduta” - non solo l’IPT ma anche le sanzioni e gli interessi moratori. Veicoli "ecologici" Le Province di Ascoli Piceno, Pesaro Urbino, Potenza, Ravenna hanno previsto al 20% la percentuale di maggiorazione dell'IPT per le formalità aventi ad oggetto veicoli con alimentazione, esclusiva o ibrida, a metano, GPL ed elettrica (v. tabella). La Provincia di Torino ha previsto la riduzione al 25% per le formalità aventi ad oggetto veicoli ad alimentazione, esclusiva o doppia, elettrica, a gas metano, a GPL, a idrogeno. Tale agevolazione non è cumulabile con altre riduzioni (es: agevolazioni a favore dei disabili sensoriali), la parte potrà decidere quale agevolazione richiedere. La Provincia di Cremona ha previsto la riduzione al 50% dell'IPT per le formalità aventi come oggetto veicoli ad alimentazione elettrica, esclusiva o doppia, e per quelli ad idrogeno. Tale agevolazione non è comulabile con altre riduzioni. La Provincia di Lodi ha previsto la riduzione al 50% dell'IPT per le formalità aventi ad oggetto veicoli ad alimentazione elettrica, esclusiva o doppia, e per quelli ad idrogeno. La Provincia di Pavia ha previsto la riduzione al 50% dell'IPT per le formalità aventi come oggetto veicoli ad alimentazione elettrica, e per quelli ad idrogeno. La Provincia di Vicenza ha previsto di non applicare alcuna percentuale di maggiorazione IPT per le formalità aventi ad oggetto veicoli con alimentazione, esclusiva o doppia, elettrica, a gas metano, a idrogeno e a GPL. La Provincia di Ancona ha previsto la percentuale di maggiorazione IPT al 10% per le formalità aventi ad oggetto autovetture con emissione di CO2 fino a 120 g/km. La Provincia di Macerata ha previsto la riduzione del 30% della tariffa IPT vigente per le formalità di iscrizione aventi ad oggetto veicoli ad alimentazione, esclusiva o doppia, a gas metano o GPL e per i veicoli con alimentazione elettrica. Atti societari La Provincia di Mantova ha previsto l'IPT in misura fissa per le formalità di trascrizione di atti di fusione o scissione societaria. Le Province di Ascoli Piceno, Biella, Chieti, Cremona, Frosinone, Imperia, Lecco, Lodi, Macerata, Mantova, Massa Carrara, Medio Campidano, Milano, Olbia-Tempio, Pavia, Perugia,Pesaro- Urbino, Pordenone, Reggio Calabria , Rieti, Sassari, Torino, Udine, Varese e Vibo Valentia hanno previsto la corresponsione dell'IPT in misura fissa per le formalità aventi ad oggetto atti societari (ossia le formalità relative alla costituzione, variazione, trasformazione, conferimento, fusione, scissione o scioglimento di società o gli altri atti previsti dalla legge nei casi in cui comportino trasferimento della proprietà dei veicoli in relazione a ciascuna formalità trascritta). Altre casistiche particolari La Provincia di Firenze ha previsto la riduzione del 20% dell'IPT per le casistiche sotto indicate: • formalità relative a veicoli uso locazione senza conducente, richieste a favore di imprese esercenti i servizi di locazione veicoli senza conducente; • formalità relative a veicoli uso trasporto pubblico di linea, richieste a favore di imprese esercenti servizi di trasporto pubblico locale; • formalità relative a veicoli uso trasporto pubblico da piazza, richieste a favore di imprese esercenti attività di autoservizi pubblici non di linea (taxi, N.C.C., servizio pubblico non di linea). Anche la Provincia di Roma ha previsto per le medesime casistiche la riduzione del 20% dell'IPT, ma in tal caso la riduzione dell'IPT si applica sulla tariffa base, ovvero sulla tariffa non comprensiva della percentuale di maggiorazione) Le citate agevolazioni dovranno essere applicate a tutte le formalità di competenza Firenze o Roma rientranti nelle suddette fattispecie, purché basate su carta di circolazione e/o atto di vendita formati a far data dal 01 gennaio 2009 L'Amministrazione Provinciale di Olbia-Tempio ha deciso di non applicare la percentuale di maggiorazione IPT del 30% prevista dalla Provincia stessa, alle formalità a favore delle seguenti categorie di persone: • diciottenni o diciannovenni in caso di formalità relative a veicoli con cilindrata non superiore a 1000 c.c.; • soggetti con reddito pari o inferiore all'importo dell'assegno sociale. L'Amministrazione Provinciale di Perugia ha previsto la corresponsione dell'Ipt in misura fissa a fronte delle vendite e delle donazioni di veicoli a favore di consanguinei , entro il primo grado di parentela. ONLUS Alcune Province hanno deliberato riduzioni dell'IPT per l'acquisto di veicoli a favore di ONLUS (tra cui sono ricompresi gli organismi di volontariato, le organizzazioni non governative, le cooperative sociali ed i consorzi tra cooperative sociali). Informazioni di dettaglio possono essere richieste agli Uffici Provinciali ACI Riferimenti normativi Ai sensi dell' art.51 del D. Lgs. 446/97 , dal 1° gennaio 1999 sono abolite I.E.T. e A.P.I.E.T. (di cui rispettivamente alle leggi 952/77 e 549/95). Ai sensi dell' art.56 del D. Lgs. 446/97 , le Province possono istituire, a partire dalla suddetta data del 1° gennaio 1999, l'Imposta Provinciale di Trascrizione ( I.P.T.). Il D.M. 435/98 , ha stabilito le misure dell'Imposta Provinciale di Trascrizione. L' art.56 del D. Lgs. 506/99 , ha fissato la sanzione per ritardato pagamento I.P.T. nella misura del 30% dell'importo dovuto (unica per tutte le Province). L' art.1 comma 156 della L. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) ha dato facoltà alle Province di deliberare la maggiorazione fino al 30% delle tariffe IPT fissate con il D.M. 435/1998. Il comma 169 della citata Legge ha previsto inoltre che le tariffe e le aliquote di competenza degli Enti locali, se approvate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. |
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Centro di raccolta autorizzato:
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